Condizioni Generali di Contratto di Vendita di Pacchetti Turistici
1. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO.
Premesso che: a) il decreto legislativo n. 111 del 17.3.95 di attuazione della Direttiva 90/314/CE dispone a protezione del turista che l’organizzatore ed il venditore del pacchetto turistico, cui il turista si rivolge, debbano essere in possesso dell’autorizzazione amministrativa all’espletamento delle loro attività (art. 3/1 lett. a d.lgs. 111/95). b) il turista ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico (ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. 111/95), che è documento indispensabile per accedere eventualmente al Fondo di Garanzia di cui all’art. 18 delle presenti Condizioni generali di contratto. La nozione di ‘pacchetto turistico’ (art.2/1 d.lgs. 111/95) è la seguente: I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”, risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario, e di durata superiore alle 24 ore ovvero estendentisi per un periodo di tempo comprendente almeno una notte: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio (omissis) ....... che costituiscano parte significativa del “pacchetto turistico”.
2. FONTI LEGISLATIVE.
Il contratto di compravendita di pacchetto turistico, è regolato, oltre che dalle presenti condizioni generali, anche dalle clausole indicate nella documentazione di viaggio consegnata al turista. Detto contratto, sia che abbia ad oggetto servizi da fornire in territorio nazionale che estero, sarà altresì disciplinato dalle disposizioni – in quanto applicabili - della L. 27/12/1977 n°1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23.4.1970, nonché dal sopraccitato Decreto Legislativo 111/95 e del successivo D.Lgs. 79/2011 – Codice del Turismo.
3. REGIME AMMINISTRATIVO.
L’organizzatore e l’intermediario del pacchetto turistico, cui il turista si rivolge, devono essere abilitati all’esecuzione delle rispettive attività in base alla normativa amministrativa applicabile, anche regionale. Ai sensi dell’art.18, comma VI, del Cod.Tur. L’uso nella ragione o denominazione sociale delle parole “agenzia di viaggio”, “agenzia di turismo”, “tour operator”, “mediatore di viaggio”, ovvero altre parole e locuzioni, anche in lingua straniera, di natura similare, è consentito esclusivamente alle imprese abilitate di cui al primo comma.
4. DEFINIZIONI.
Ai fini del presente contratto s’intende per:
a. Organizzatore di viaggio: il soggetto che si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfetario, a procurare a terzi pacchetti turistici, realizzando la combinazione degli elementi di cui al seguente art.4 o offrendo al turista, anche tramite un sistema di comunicazione a distanza, la possibilità di realizzare autonomamente ed acquistare tale combinazione;
b. Intermediario: il soggetto che, anche non professionalmente e senza scopo di lucro, vende o si obbliga a procurare pacchetti turistici realizzati ai sensi del seguente art.4 verso un corrispettivo forfetario;
c. Turista: l’acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare, purché tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico.
5.INFORMAZIONE OBBLIGATORIA-SCHEDA TECNICA.
R51 Travel ha l'obbligo di realizzare in catalogo o nel programma fuori catalogo – anche su supporto elettronico o telematico - una scheda tecnica. Gli elementi obbligatori minimi da inserire nella scheda tecnica sono: 1. Estremi dell'autorizzazione amministrativa dell'organizzatore, o se applicabile la D.I.A. o S.C.I.A dell'organizzatore. 2. Estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile. 3. Periodo di validità dei programmi inseriti anche su supporto telematico. 4. Cambio valutario di riferimento ai fini degli adeguamenti valutari, giorno o valore (art.40 Cod.Tur) 5. Modalità e condizioni di sostituzione del viaggiatore (art. 39 Cod. Tur) Le condizioni, regole e informazioni contenute nella scheda tecnica riportata in calce alle presenti condizioni generali costituiscono parte integrante delle condizioni medesime.
6.PRENOTAZIONI.
La Proposta di prenotazione potrà effettuarsi solo in seguito all' accettazione da parte del turista delle presenti condizioni generali di contratto. La Proposta/Conferma di acquisto pacchetto turistico dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia. L'accettazione della Proposta/Conferma si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui l'organizzatore invierà relativa conferma a seguito di avvenuto pagamento del cliente, anche a mezzo sistema telematico, telefonico o di e-mail al cliente o all'Agenzia di viaggio venditrice/intermediaria. Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli, ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite dall'organizzatore in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dall’art. 37 D.Lgs. 79/2011 – Codice del Turismo, in tempo utile prima dell'inizio del viaggio. Nel caso di contratti conclusi a distanza o al di fuori dei locali commerciali (come rispettivamente definiti dagli artt. 50 e 45 del D. Lgs. 206/2005), l’organizzatore si riserva di comunicare per iscritto l’inesistenza del diritto di recesso previsto dagli artt.64 e ss. Del D.Lgs. 206/2005.
7. PAGAMENTI.
Ai sensi dell’art 36 D.Lgs. 79/2011, all'atto dell’accettazione della Proposta Commerciale, il turista provvederà a versare il 25% dell'importo complessivo come acconto del pacchetto acquistato. Il saldo si effettuerà successivamente in base alla data di prenotazione e comunque entro i 30 gg. precedenti alla data di partenza. Nello specifico: Per prenotazioni effettuate a meno di 30 giorni e fino a 7 giorni dalla data di partenza, il saldo deve pervenire entro il primo giorno lavorativo successivo alla data di prenotazione stessa. Per prenotazioni a meno di 7 giorni dalla data di partenza, il saldo deve pervenire entro lo stesso giorno di prenotazione. Il computo delle giornate è da riferirsi al calendario. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinare, da parte dell'organizzatore, la risoluzione di diritto del contratto con applicazione della penale nella misura indicata nella SCHEDA TECNICA al paragrafo Penali Annullamento.
8. PREZZO.
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo o programma fuori catalogo. Esso potrà essere variato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di: - costi di trasporto, incluso il costo del carburante; - diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti; - tassi di cambio applicati al pacchetto in questione. Per il calcolo di tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra in vigore alla data indicata nella scheda tecnica del catalogo o programma fuori catalogo ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti comunicati successivamente alla stampa del catalogo o del viaggio fuori catalogo. Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario del pacchetto turistico nella percentuale espressamente indicata nella scheda tecnica del catalogo o programma fuori catalogo. I prezzi dei voli di linea devono sempre essere intesi come indicativi e sono sempre soggetti alle tariffe in corso ed applicate dalle compagnie aeree all'atto della prenotazione; fatto salvo quanto diversamente richiesto all'atto dell'acquisto del volo o del pacchetto turistico che include il volo di linea, il biglietto verrà emesso all'atto della prenotazione. L'emissione posticipata del biglietto può comportare una variazione del prezzo dello stesso causata dagli adeguamenti applicati dalla compagnia aerea. Mentre la variazione di prezzo per i voli ITC, sarà determinata dalla differenza % tra la quotazione media del carburante del 2° mese antecedente il mese di partenza (rilevabile sul sito www.iata.org) al cambio medio dello stesso mese tra Euro e USD indicato dall'Ufficio Italiano Cambi (www.uic.it), ed il parametro utilizzato per la determinazione delle quote di partecipazione.
9. RECESSO DEL TURISTA.
Il turista può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi:
- aumento del prezzo di cui al precedente art.8 in misura eccedente il 10%;
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal turista.
Nei casi di cui sopra, il turista ha alternativamente diritto:
- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di prezzo o con la restituzione dell'eccedenza di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo;
- alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale restituzione dovrà essere effettuata entro sette giorni lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta di rimborso. Il turista dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso di aumento o di modifica. In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore si intende accettata. Al turista che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, o nel caso previsto dall’art.7, comma 2, verrà addebitato – al netto dell’acconto versato di cui all’art. 7 comma 1 – il costo individuale di gestione pratica, l’importo della penale nella misura indicata nella scheda tecnica del Catalogo o Programma fuori catalogo o viaggio su misura, l’eventuale corrispettivo di coperture assicurative già richieste al momento della conclusione del contratto o per altri servizi già resi. Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto.
10. MODIFICA O ANNULLAM. DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA.
Nell'ipotesi in cui, prima della partenza, l'organizzatore abbia necessità di modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto, ne dà immediato avviso al Turista, mediante forma scritta, indicando il tipo di modifica e la variazione di prezzo che ne consegue. Tali comunicazioni verranno effettuate in tempo utile prima dell'inizio del viaggio. Ove non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, il Turista potrà esercitare alternativamente il diritto di riacquisire la somma già pagata o di godere dell'offerta di un pacchetto turistico sostitutivo proposto, così come formulato nel precedente art.9. Il Turista può esercitare i diritti sopra previsti anche quando l'annullamento dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto nel Catalogo o nel Programma fuori catalogo scelto dal cliente o da casi di forza maggiore e caso fortuito relativi al pacchetto turistico acquistato. Ai sensi dell’art.42 del D.Lgs. 79/2011 nel caso in cui il pacchetto turistico venga cancellato prima della partenza per annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, da caso fortuito o da mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, tranne che per colpa del turista, questi ha diritto di usufruire di un altro pacchetto turistico di qualità equivalente o superiore senza supplemento di prezzo o di un pacchetto turistico qualitativamente inferiore previa restituzione della differenza del prezzo, oppure gli verrà rimborsata - entro sette giorni lavorativi dal momento del recesso o della cancellazione - la somma di denaro già corrisposta.
10 BIS. MODIFICA PRIMA DELLA PARTENZA DA PARTE DEL TURISTA.
Le modifiche richieste dal Turista a prenotazioni già effettuate come: modifica di data, destinazione struttura alberghiera – possono, in aggiunta ad eventuali supplementi di prezzo che saranno comunicati al momento della richiesta di modifica, comportare l'applicazione dei seguenti 'costi di variazione': - Fino al 30° giorno di calendario prima della partenza 25 euro per persona - Dal 29° al 20° giorno di calendario il 5% del prezzo del pacchetto. - Dal 19° al 10° giorno di calendario il 20% del prezzo del pacchetto. - Dal 9° al 4° giorno di calendario il 40% del prezzo del pacchetto. - Dal 3° al giorno di calendario prima della partenza il 100% del valore della pratica. Per quanto riguarda invece un cambio di nome, il Turista dovrà fare riferimento alle modalità previste dall’art.10. Per tutti i pacchetti organizzati con voli di linea, ogni modifica sarà soggetta a penali, in base alle disposizioni di ogni singola compagnia aerea.
ATTENZIONE:
1) la diminuzione del numero dei passeggeri all'interno di una pratica è da intendersi come ‘annullamento parziale’ (vedi quindi art.9 recesso del turista);
2) per destinazione si intende non lo stato ma la località di soggiorno, in quanto a volte vi possono essere destinazioni diverse all'interno del medesimo stato 3) in caso di più modifiche richieste contemporaneamente, verrà applicata solo la penale di più alto importo.
11. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA.
Ai sensi dell’art. 41 2° comma del D.Lgs. 79/2011, qualora dopo la partenza l'organizzatore si trovi nell'impossibilità di fornire, per qualsiasi ragione tranne che per un fatto proprio del Turista, una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del Contraente. Qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, l'Organizzatore del viaggio dovrà rimborsare il Turista in misura pari a tale differenza. Qualora non risulti essere possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall'Organizzatore venga rifiutata dal Turista per seri e giustificati motivi, l'Organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità del mezzo e di posti e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato
12. SOSTITUZIONI.
Ai sensi dell’art 39 del D.Lgs. 79/2011, Il turista rinunciatario potrà farsi sostituire da altra persona sempre che:
a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le generalità del cessionario.
b) il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (art.39 Cod. Tur) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari. In ogni caso verrà applicato un costo di variazione di 50 euro per il cambio del nome di ogni cliente avvenuto a meno di 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza. Per tutti i pacchetti organizzati con voli di linea, ogni modifica sarà soggetta a costi di variazione, in base alle disposizioni di ogni singola compagnia aerea. Il Cedente ed il Cessionario sono solidalmente obbligati nei confronti dell’Organizzatore al pagamento del prezzo e delle spese ulteriori eventualmente derivanti dalla cessione. L'Organizzatore fa presente che, per talune tipologie di servizi, può verificarsi che un terzo fornitore di servizi non accetti la modifica del nominativo del Cessionario, anche se effettuata entro il termine di cui al precedente punto a). L'Organizzatore non sarà pertanto responsabile dell'eventuale mancata accettazione della modifica da parte dei terzi fornitori di servizi. Tale mancata accettazione sarà tempestivamente comunicata dall'Organizzatore alle parti interessate non appena appresa dal fornitore.
13. OBBLIGHI DEI TURISTI.
I turisti dovranno essere muniti di passaporto individuale o di altro documento valido per l’espatrio per tutti i paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno e di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. I turisti provvederanno, prima della partenza, a verificarne l’aggiornamento presso le competenti Autorità (per i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115. Per i cittadini stranieri attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più turisti potrà essere imputata all’intermediario o all’organizzatore. I turisti dovranno informare l’intermediario e l’organizzatore della propria cittadinanza e, al momento della partenza, dovranno accertarsi definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. Inoltre, al fine di valutare la situazione sanitaria e di sicurezza dei Paesi di destinazione e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare, il turista reperirà (facendo uso delle fonti informative indicate al comma 2) le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri che indica espressamente se le destinazioni sono o meno assoggettate a formale sconsiglio. I turisti inoltre dovranno attenersi all’osservanza della regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore e/o intermediario dovesse subire a causa della loro inadempienza alle sopra esaminate obbligazioni, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio. Il turista è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Il turista comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della prenotazione, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione. Il turista è sempre tenuto ad informare l’intermediario e l’organizzatore di eventuali sue esigenze o condizioni particolari (gravidanza, intolleranze alimentari, disabilità, etc.) ed a specificare esplicitamente la richiesta di relativi servizi personalizzati.
14.CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA.
La classificazione delle strutture alberghiere, fornita mediante catalogo o altro materiale informativo, è quella espressa a seguito delle formali indicazioni delle autorità competenti del paese in cui il servizio è erogato cosi come esplicitato dall’art. 38 comma b del D.Lgs. 79/2011. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei Paesi, anche membri della UE, cui il servizio si riferisce, l'organizzatore si riserva la facoltà di fornire nel catalogo, anche virtuale, o nel programma di viaggio, una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del Turista.
15.REGIME DI RESPONSABILITÀ.
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al turista a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto 2 del turista (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. Il venditore intermediario presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall’organizzazione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e comunque nei limiti per tale responsabilità dalle norme vigenti in materia, salvo l’esonero di cui all’art. 46 Cod.Tur.
16. LIMITI DEL RISARCIMENTO.
I risarcimenti di cui agli art. 44, 45 e 47 del Cod. Tur. ed i relativi termini di prescrizione, sono disciplinati da quanto ivi previsto e comunque nei limiti stabiliti, dalla C.C.V., dalle Convenzioni Internazionali che disciplinano le prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico nonché dagli art. 1783 e 1784 del codice civile.
17. OBBLIGO DI ASSISTENZA.
L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al turista imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto. L’organizzatore e l’intermediario sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 15 e 16 delle presenti Condizioni Generali), quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al turista o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.
18. RECLAMI E DENUNCE.
Ogni mancanza nell'esecuzione del contratto deve essere contestata dal turista durante la fruizione del pacchetto, mediante tempestiva presentazione di reclamo affinché l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. In caso contrario il risarcimento del danno sarà diminuito o escluso ai sensi dell’art. 1227 c.c. Il turista dovrà altresì – a pena di decadenza - sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata con avviso di ricevimento, o altro mezzo che garantisca la prova dell’avvenuto ricevimento, all’organizzatore o all’intermediario, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data di rientro nel luogo di partenza. Per ogni ulteriore informazione trova applicazione il dettato previsto dall’art.49 del D.Lgs. 79/2011 (Codice del Turismo).
19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO.
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o dell’intermediario speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto turistico, da eventuali infortuni e da vicende relative ai bagagli trasportati. Sarà altresì possibile stipulare un contratto di assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti e malattie. Il turista eserciterà i diritti nascenti da tali contratti esclusivamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle condizioni e con le modalità previste da tali polizze.
20. FONDO DI GARANZIA.
E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo - il Fondo Nazionale di Garanzia a cui il Turista può rivolgersi (ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. 79/2011), in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato del Venditore o dell'Organizzatore, per la tutela delle seguenti esigenze: a)rimborso del prezzo versato
b)suo rimpatrio nel caso di viaggi all'estero Il fondo deve altresì fornire un’immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore.
Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite col decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/07/99, n. 349 e le istanze di rimborso al Fondo non sono soggette ad alcun termine di decadenza. L’organizzatore e l’intermediario concorrono ad alimentare il Fondo nella misura stabilita dal comma 2 dell’art.51 del D.Lgs. 79/2011 attraverso il pagamento del premio di assicurazione obbligatoria che è tenuto a stipulare, una quota del quale viene versata al Fondo con le modalità previste dall’art.6 del DM 349/99.
ADDENDUM - CONDIZIONI GENERALI CONTRATTO DI VENDITA SINGOLI SERVIZI TURISTICI
A. DISPOSIZIONI NORMATIVE
I Contratti aventi ad oggetto l'offerta del solo servizio di trasporto, del solo servizio di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV : art. 1, n. 3 e n. 6; art da 17 a 23; art da 24 a 31, per quanto concerne le previsioni diverse da quelle relative al contratto di organizzazione, nonché dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto.
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 6; art. 7 art. 9; art. 10; art. 11; art. 12; art. 13; art.17; art. 19. L'applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi servizi come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle cita te clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore viaggio ecc ..) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita dei singoli servizi turistici (venditore, soggiorno, ecc....).
COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 17 DELLA L. 38/2006
La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all'estero.
PRIVACY: INFORMATIVA EX ART.13 D.LGS. 196/2003
Il trattamento dei dati personali dei clienti – il cui conferimento è necessario per la conclusione e l’esecuzione del contratto – è svolto nel pieno rispetto del D.Lgs. 196/2003, in forma manuale e digitale. L’eventuale rifiuto nel conferimento dei dati comporterà l’impossibilità di concludere il contratto e di fornire i relativi servizi. Titolari dei trattamenti sono l’intermediario venditore e R51 Travel. I dati saranno comunicati soltanto ed a tutti quei soggetti cui la comunicazione sia necessaria per consentire l’esecuzione del contratto e la fornitura dei servizi compresi nel pacchetto turistico o, alle Autorità qualora imposto da specifiche normative. I dati potranno inoltre essere comunicati a consulenti fiscali, contabili e legali per l’assolvimento degli obblighi di legge e/o per l’esercizio dei diritti in sede legale. In ogni momento potranno essere esercitati tutti i diritti ex art. 7 D. Lgs. 196/2003 contattando il responsabile del trattamento dei dati presso R51 Travel, via Monte Ciove, n.24, 36015 Schio (VI) o scrivendo a schio@r51travel.com.
INFORMAZIONI AL TURISTA – SCHEDA TECNICA
Organizzazione tecnica: R51 TRAVEL, via Monte Ciove 24, 36015 Schio (VI) – ITALIA
Licenza di esercizio Agenzia di Viaggio n. 34426 rilasciata dalla Provincia di Vicenza il 15/05/2014
Copertura assicurativa RCT n. 41970150 – ERV
Il presente programma è valido fino al 31/12/2016
Le quotazioni del presente programma sono comunicate dai vettori ed aggiornate al mese di gennaio 2016
I tassi di cambio sui quali è basato il calcolo dei prezzi forfettari pubblicati sono pari ad 1 dollaro = 0,90 euro.
La percentuale d’incidenza delle variazioni di tale tasso sui prezzi forfettari pubblicati non supererà l’80% (art.40 Cod.Tur.)
I pagamenti effettuati si considereranno perfezionati soltanto quando le somme effettivamente pervengano all’Organizzatore.
In caso di mancato pagamento delle somme di cui sopra, l’organizzatore avrà la facoltà di dichiarare risolto il contratto anche nel caso in cui abbia fatto pervenire al turista i titoli di legittimazione (cd. “Voucher”) o i titoli di trasporto.
Penali di cancellazione:
I termini e le condizioni applicati in caso di annullamento sono descritti nella sezione “Disciplina annullamento del viaggiatore”.
Al momento della conclusione del contratto l’organizzatore inoltre informerà i passeggeri circa l’identità del/i vettore/i effettivo/i, fermo quanto previsto dall’art.11 del Reg. CE 2111/2005, e della sua/loro eventuale inclusione nella cd. “Black list” prevista dal medesimo Regolamento.